CORSO di FORMAZIONE 3-FOR Per addetti antincendio impegnati in attività con livello di rischio 3 - ore 12 teoria + ore 4 pratica
ANTINCENDIO IMPEGNATI IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3
(Durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)
PROGRAMMA
MODULO 01 – Inglese - linguaggio tecnico dell’antincendio
MODULO 02 – Francese - linguaggio tecnico dell’antincendio
MODULO 1 – L’INCENDIO E LA PREVENZIONE – ore 4
· i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
· Principi sulla combustione;
· le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
· le sostanze estinguenti;
· i rischi alle persone ed all'ambiente;
· specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
· l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
· l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
MODULO 2 – STRATEGIA ANTINCENDIO (parte prima) ore 4
· Le aree a rischio specifico La protezione contro le esplosioni.
Misure antincendio (prima parte):
· reazione al fuoco;
· resistenza al fuoco;
· compartimentazione;
· esodo;
· rivelazione ed allarme;
· controllo di fumo e calore.
MODULO 3 STRATEGIA ANTINCENDIO (parte seconda) ore 4
Misure antincendio (seconda parte):
· controllo dell’incendio;
· operatività antincendio;
· gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
· controlli e la manutenzione.
Il piano di emergenza:
· procedure di emergenza;
· procedure di allarme;
· procedure di evacuazione
MODULO 4 - ESERCITAZIONI PRATICHE – ore 4
· Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
· presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
· esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
· presa visione del registro antincendio;
· chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
ELENCO ATTIVITA’ CON LIVELLO DI RISCHIO 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e gra
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.