Attestato Idoneità Tecnica degli addetti all'Antincendio

 

I commi 2 e 3 del dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 prevedono che:

Per le attivita' di cui all'allegato IV, che  costituisce  parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio  antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di  cui  all'art.  3  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.”

“Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  se  il  datore  di lavoro  ritiene  necessario  comprovare   l'idoneita'   tecnica   del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita  secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge  1°  ottobre 1996, n. 512.

L’allegato IV riporta  l'elenco  dei  luoghi  di  lavoro  ove  si  svolgono attivita' per le  quali,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  e' previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure  di prevenzione incendi, lotta antincendio e  gestione  delle  emergenze, conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

    a) stabilimenti di "soglia inferiore"  e  di  "soglia  superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e  c)  del  decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

    b) fabbriche e depositi di esplosivi;

    c) centrali termoelettriche;

    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

    e) impianti e laboratori nucleari;

    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie

superiore a 10.000 m2;

    g) attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta  al pubblico superiore a 5.000 m2;

    h) aerostazioni, stazioni  ferroviarie,  stazioni  marittime  con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2;

metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 

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