Attestato Idoneità Tecnica degli addetti all'Antincendio
I commi 2 e
3 del dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021
prevedono che:
“Per le attivita' di
cui all'allegato IV, che
costituisce parte integrante del
presente decreto, gli addetti al servizio
antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui
all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.”
“Fermo restando quanto
previsto al comma 2,
se il datore
di lavoro ritiene necessario
comprovare l'idoneita' tecnica
del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e'
acquisita secondo le procedure di cui
all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. “
L’allegato
IV riporta l'elenco dei
luoghi di lavoro
ove si svolgono attivita' per le quali,
ai sensi dell'articolo
5, comma 2, e' previsto
che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle
emergenze, conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e
di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2;
g) attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni
marittime con superficie coperta
accessibile al pubblico superiore
a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte
sotterranee;